lunedì 10 agosto 2009

12. Il diritto dei contemporanei

I princìpi illuministi, che si diffondono in Francia nel secolo XVIII, procedono nella stessa direzione e contribuiscono a far nascere il primo governo repubblicano dell’età contemporanea, quello degli Stati Uniti d’America. È il 4.7.1776 quando tredici Stati d’America proclamano la loro indipendenza dalla Gran Bretagna e lo fanno in nome degli inalienabili diritti naturali dell’uomo (vita, libertà e ricerca della felicità):
Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi…

Per la prima volta nella storia nasce un nuovo soggetto politico sulla base di presunti diritti universali di ogni uomo e, per la prima volta, i diritti (che si ispirano al pensiero di Locke) si riferiscono all’uomo in quanto tale e non più al suddito o al cittadino. Così, l’art. 1 della Dichiarazione dei diritti della Virginia (1776) recita: “Tutti gli uomini sono per natura ugualmente liberi e indipendenti e hanno certi diritti innati (...); questi sono il godimento della vita e della libertà, tramite l’acquisto e il possesso della proprietà, e la ricerca e il conseguimento della felicità e della sicurezza”. È una vera e propria rivoluzione, che viene a cambiare una lunga e consolidata tradizione.
Ebbene, in nome di questi diritti, i tredici Stati americani si ribellano allo sfruttamento coloniale e bollano Giorgio III di tirannide e di assolutismo dispotico. Ora, dovendo istituire un nuovo soggetto politico, i rappresentanti di quegli Stati si accordano per un governo federale e convengono di darsi una Costituzione. È la prima volta che un grande Stato federale si costituisce non già per volontà di un dio o di un re-conquistatore, ma per volontà di una frangia popolare, ed è la prima volta che la stessa frangia popolare si dà delle leggi, la Costituzione appunto, che è un chiaro prodotto della volontà di un’assemblea di cittadini. Questa storica svolta viene sancita dall’art. 2 della suddetta Dichiarazione, che recita: “Tutto il potere risiede nel popolo, e quindi deriva da esso”. Si afferma così il principio della sovranità del popolo, che soppianta quello della sovranità del re e che va ad aggiungersi al riconoscimento dei diritti naturali e universali, di cui ogni individuo è ritenuto portatore per nascita e non per concessione del monarca.

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