lunedì 10 agosto 2009

18. La Costituzione della Repubblica Italiana

Per quel che riguarda la Costituzione della Repubblica Italiana (1948), troviamo che essa conferma tutti i diritti su menzionati e conserva la centralità della famiglia (art. 29) e il diritto alla vita: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale” (art. 38). Un rimarchevole elemento di novità può essere individuato nella proclamazione perentoria di una Repubblica parlamentare e di una DR. È vero, infatti, che “la sovranità appartiene al popolo” (art. 1), ma è anche vero che essa può essere esercitata solo attraverso i propri rappresentati, liberamente eletti con suffragio universale (art. 48) e riuniti in due Camere parlamentari. “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere” (art. 70), mentre si concede autonomia alla magistratura, la quale “costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” (art. 104). L’unica concessione alla DD è costituita dal riconoscimento del referendum abrogativo (art. 75).

I diritti riconosciuti dalla Costituzione italiana
Diritto di pari dignità sociale fra tutti i cittadini (art. 3)
Diritto di voto a suffragio universale (art. 48)
Diritto di abrogare una legge per mezzo di un referendum (art. 75)
Diritto di proporre disegni di legge (art. 71)
Diritto di rivolgere petizioni alle Camere per qualsiasi richiesta legislativa o altra necessità (art. 50)
Diritto alla libertà personale (art. 13)
Diritto all’inviolabilità del domicilio (art. 14)
Diritto alla libertà e segretezza delle corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15)
Diritto alla libertà di circolazione e soggiorno (art. 16)
Diritto alla libertà di riunione (art. 17)
Diritto alla libertà di associazione (art. 18)
Diritto alla libertà di religione (art. 19, 20)
Diritto alla libertà di pensiero (art. 21)
Diritto al lavoro (art. 4)
Diritto all’istruzione (art. 33, 34)
Diritto alla tutela della salute (art. 32)

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