Approvata dall’Assemblea generale dell’ONU (1948) e redatta in trenta articoli, la Dichiarazione universale dei diritti umani sancisce i diritti civili, politici, economici e sociali di ogni persona e li indica come un ideale comune da perseguire da parte di tutti i popoli della terra.
Art. 1 - “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.
Art. 3 - “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”.
Art. 4 - “Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù”.
Art. 5 - “Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura (...)”.
Art. 16 - “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato”.
Art. 17 - “Ogni individuo, da solo o in associazione con altri, ha il diritto di proprietà”.
Art. 18 - “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione”.
Art. 19 - “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione”.
Art. 20 - “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pacifica riunione e di associazione”.
Art. 21 - “La volontà popolare è il fondamento dell’autorità dei poteri pubblici”.
Art. 25 - “Ognuno ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia (...)”.
Art. 26 - “Ogni individuo ha diritto all’istruzione”.
Rispetto alle Dichiarazioni francesi vi si notano molti elementi in comune, ma anche alcune differenze che, se ad un primo sguardo possono sembrare di scarso peso, in realtà hanno una non trascurabile importanza. Uno dei più rilevanti elementi di novità può essere indicato nell’abbandono del termine generico “uomo” e nella sua sostituzione coi termini, più chiari e specifici, di «individuo» e «persona». Così, tutti i diritti di cui sopra, insieme a quello, nuovo, della “dignità umana”, vengono ribaditi (art. 1) e riferiti ad “ogni individuo” (cfr. gli art. 3, 17, 18, 19, 20, 25) o ad “ogni persona” (cfr. gli art. 21, 22, 23, 25, 26), indipendentemente dalle distinzioni di razza, sesso, religione, lingua e cultura (art. 2). Per quel che concerne i diritti fondamentali, si evita di menzionare il diritto alla proprietà e lo sostituisce col diritto alla vita. Infatti l’art. 3 recita: “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”. Rimane il tentennamento tra DR e DD, che trova riscontro nei punti contenuti nell’art. 21, dove leggiamo: “1) Ogni persona ha diritto di partecipare alla direzione degli affari pubblici del suo paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente eletti...; 2) Ogni persona ha diritto di accedere, in condizioni di uguaglianza, alle cariche pubbliche del proprio paese; 3) La volontà del popolo è il fondamento dell’autorità dei poteri pubblici...”. Non solo si riconosce il diritto alla vita ma, coerentemente col principio della dignità umana, si stabilisce anche che “ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente…” (art. 25). Questa concessione all’individualismo viene, tuttavia, temperata dall’elevazione della famiglia al centro dell’interesse politico: “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato” (art. 16).
Dalla forza origina il Diritto e lo Stato
15 anni fa
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