lunedì 10 agosto 2009

25. I grandi sistemi giuridici

Il diritto è stato interpretato in molti modi diversi a seconda del luogo e del tempo, tanto da potere affermare che ci sono tanti diritti quanti gruppi sociali autonomi. Nei tempi in cui tutto il pianeta era abitato da popolazioni tribali, ogni tribù praticava una propria idea di diritto. Poi sono venuti i grandi regni e i grandi imperi, e le tribù più potenti hanno imposto la propria visione del diritto sulle altre. Sono venute anche le grandi religioni e anch’esse hanno imposto il proprio punto di vista. Così, lungo il corso della storia, le grandi civiltà hanno potuto esercitare la loro influenza su aree molto estese e, anche quando esse sono tramontate, una parte della loro cultura è sopravvissuta attraverso ciò che è rimasto (resti archeologici, lingua, tradizioni, costumi, tecnica, religione, opere scientifiche o letterarie).
È possibile raggruppare le innumerevoli interpretazioni locali del diritto esistenti in quattro grandi sistemi giuridici: il sistema dell’Europa occidentale, detto civil law, che si rifa in varia misura all’antico diritto romano; il sistema di common law (Paesi anglosassoni e India); il sistema marxista (Russia, Paesi dell’Est europeo e Cina); il sistema islamico, il quale applica i princìpi del Corano e prevede l’intervento dello Stato solo laddove il Corano tace.
I- Sistema romanista o di Civil Law. Appartengono a questo sistema gli ordinamenti giuridici che s’ispirano al diritto romano, un diritto essenzialmente pratico, consuetudinario e casistico. A partire da Ulpiano si è ritenuto che il diritto origini dall’alto (Imperatore, Re) o dall’esterno (Dio, Natura). Poi, a partire dal XVIII secolo, si è cominciato a credere che il diritto debba originare dal Parlamento, che riceve mandato dal popolo. Su questi presupposti, sono stati promulgati, da parte di molti Stati, come la Francia, l’Italia e la Germania (XIX sec.), dei Codici civili, che rappresentano la “monopolizzazione della posizione giuridica da parte dello Stato” e sanciscono la “completa subordinazione del giurista e del giudice alle leggi poste dal potere politico” (BOBBIO 1994: 371).
II- Sistema di Common Law. Per Common Law (diritto comune) s’intende un particolare sistema giuridico, che è sorto in Inghilterra e da qui si è sviluppato nelle diverse aree del mondo dove è stata avvertita l’influenza inglese. È un diritto basato non su norme ben codificate, come quelle del diritto romano, ma sulle sentenze pronunciate dai singoli giudici nel corso di una storia secolare. Ebbene, queste sentenze costituiscono i «precedenti» ai quali si ispireranno gli altri giudici, una sorta di legge non scritta, creata dalla consuetudine. Fra le particolarità della common law va ricordato il fatto che i giudici sono generalmente prescelti non fra le personalità del mondo accademico, ma fra le persone pratiche, che non si fa distinzione fra diritto pubblico e privato e che non esistono Codici. A differenza che in Gran Bretagna, il diritto indiano si ispira a princìpi tratti dalla religione induista.
III- Sistema socialista. Secondo gli ordinamenti giuridici improntati dal pensiero marxista, i diritti dei cittadini costituiscono il prodotto delle differenti situazioni storiche e dei diversi equilibri di potere. Il diritto tradizionale cinese consta di un diritto privato, di tipo pratico e consuetudinario, e di un diritto pubblico volto a sostenere il potere politico, mentre le garanzie a favore dei sudditi sono evanescenti. La rivoluzione di Mao Zedong ha introdotto elementi del diritto sovietico.
IV- Sistema islamico. Nell’Islam la scienza del diritto è una parte della teologia e la principale fonte del diritto è il Corano. “Allo Stato è concesso di dettar norme a sua discrezione solo negli spazi lasciati liberi dalla normativa coranica” (BOGNETTI 1998: 46). Una seconda fonte, dopo il Corano, è la «sunna», ossia la tradizione degli atti e delle parole del profeta. Una terza fonte è costituita dalle idee condivise della comunità su alcune questioni particolari.
Fra i sistemi giuridici minori, voglio ricordare solo quelli dell’Africa sub sahariana, dove è ancora presente il diritto di tipo tribale che varia molto da un’etnia all’altra. Il diritto moderno è invece influenzato dai paesi colonizzatori.

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